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STATUTO
ART. 1 (Denominazione e sede)
1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia ed in particolare della Legge n.383/2000 e delle relative disposizioni regionali, l'associazione di promozione sociale denominata: "5 OTTOBRE - NO DAL MOLIN ASSOCIAZIONE PER LA RICONVERSIONE CIVILE E LO SVILUPPO NON MILITARIZZATO"
2. L'associazione ha sede a Vicenza, presso la Casa per la Pace, in Contrà Porta Nova n.2.
ART. 2 (Finalità)
1. Le finalità che la Associazione si propone sono: a) con una campagna nazionale, denominata "Un metro quadro per la pace", raccogliere adesioni per attuare l'impegno posto nel quesito della consultazione popolare di Vicenza del 5 ottobre 2008, e sottoscritto da circa 23.000 (ventitremila) cittadini, cioè acquisire ad uso civile collettivo l'area dell'aeroporto Dal Molin; acquisire per usi civili eventuali aree contermini e in genere aree a rischio di militarizzazione; b) sprovincializzare la cosiddetta questione Dal Molin, facendola uscire dai confini locali e farla risaltare come una questione nazionale e globale (Italia, Europa, ecc.); c) attivare forme di coordinamento e collaborazione concreta tra le realtà locali che hanno a soffrire il pesante fardello delle servitù militari; d) creare un osservatorio (collegato con altri osservatori esistenti sul territorio nazionale, che lavorano sui temi della pace e della smilitarizzazione) con lo scopo di monitorare in continuazione gli effetti sulla vita delle popolazioni di attività e operazioni connesse alla presenza sul territorio di corpi, strutture e basi militari; e) promuovere la ricerca e studiare (in collaborazione con centri specializzati e università) la possibilità di un modello di sviluppo, detto sostenibile, capace di offrire alternative a quello attuale non sostenibile perché:
f) promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica dei metodi di democrazia diretta o partecipativa, e delle forme di protesta nonviolenta perché i cittadini non si sentano impotenti e non si rassegnino di fronte ai soprusi e alle illegalità; g) promuovere ricerche, convegni, gruppi di studio, indagini sul campo riguardanti i temi su richiamati; h) studiare e progettare la riconversione ad uso civile delle aree del demanio militare, previa sdemanializzazione.
2. Per la realizzazione delle finalità indicate sopra: a) l'associazione potrà costituire in futuro una Fondazione ad hoc, dotandola di un patrimonio la cui redditività sia a ciò permanentemente destinata; b) il patrimonio della Fondazione verrà costituito promuovendo direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare alle medesime finalità di cui al precedente punto 1.
ART. 3 (Soci)
1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Ciascun aspirante socio è presentato da almeno due soci aderenti che garantiscono per lui motivando la proposta. 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e motivare la richiesta, impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.
ART. 6 (Organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono:
ART. 7 (Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)
. E' compito dell'Assemblea:
ART. 9 (Validità Assemblee)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote associative. 2. Ogni socio ha diritto ad un voto. 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.
ART. 10 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali, di trarne copia, di chiedere correzioni ed integrazioni dei verbali dell'assemblea alla quale ha partecipato, al fine di renderli più completi e di includervi parti della discussione e delle votazioni non riportate.
ART. 11 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e quindici (sempre in numero dispari). L'assemblea ne fissa il numero e li elegge tra i propri componenti, per la durata di tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica. 2. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. 3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 (Collegio Sindacale)
1. Quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla normativa o per delibera dell'Assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 2. Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 3. I sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legali; b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; c) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. 4. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
ART. 14 (Risorse economiche)
Il patrimonio è costituito:
Le entrate della associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: - erogazioni liberali - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; - entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000; - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
ART. 15 (Rendiconto economico-finanziario)
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni a fini di pubblica utilità, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 (Disposizioni finali)
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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