STATUTO

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

 

1.      E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia ed in particolare della Legge n.383/2000 e delle relative disposizioni regionali, l'associazione di promozione sociale denominata:

"5 OTTOBRE - NO DAL MOLIN

ASSOCIAZIONE PER LA RICONVERSIONE CIVILE E LO SVILUPPO NON MILITARIZZATO"

 

2.     L'associazione ha sede a Vicenza, presso la Casa per la Pace, in Contrà Porta Nova n.2.

  1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2019 (duemiladiciannove) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

 

ART. 2

(Finalità)

 

1. Le finalità che la Associazione si propone sono:

a)     con una campagna nazionale, denominata "Un metro quadro per la pace", raccogliere adesioni per attuare l'impegno posto nel quesito della consultazione popolare di Vicenza del 5 ottobre 2008, e sottoscritto da circa 23.000 (ventitremila) cittadini, cioè acquisire ad uso civile collettivo l'area dell'aeroporto Dal Molin; acquisire per usi civili eventuali aree contermini e in genere aree a rischio di militarizzazione;

b)      sprovincializzare la cosiddetta questione Dal Molin, facendola uscire dai confini locali e farla risaltare come una questione nazionale e globale (Italia, Europa, ecc.);

c)         attivare forme di coordinamento e collaborazione concreta tra le realtà locali che hanno a soffrire il pesante fardello delle servitù militari;

d)         creare un osservatorio (collegato con altri osservatori esistenti sul territorio nazionale, che lavorano sui temi della pace e della smilitarizzazione) con lo scopo di monitorare in continuazione gli effetti sulla vita delle popolazioni di attività e operazioni connesse alla presenza sul territorio di corpi, strutture e basi militari;

e)         promuovere la ricerca e studiare (in collaborazione con centri specializzati e università) la possibilità di un modello di sviluppo, detto sostenibile, capace di offrire alternative a quello attuale non sostenibile perché:

  1. a livello globale ha bisogno di difendere il furto di risorse e materie prime con le armi, le basi militari, le strategie militari, la repressione delle istanze democratiche, l'indifferenza nei confronti dei diritti umani e civili, la menzogna, la manipolazione dell'informazione politica ed economica;
  2. a livello locale attua una politica e una gestione del territorio che si cura del profitto di pochi e non del benessere e della qualità della vita di tutti i cittadini che vi vivono e delle generazioni future;

f)      promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica dei metodi di democrazia diretta o partecipativa, e delle forme di protesta nonviolenta perché i cittadini non si sentano impotenti e non si rassegnino di fronte ai soprusi e alle illegalità;

g)     promuovere ricerche, convegni, gruppi di studio, indagini sul campo riguardanti i temi su richiamati;

h)         studiare e progettare la riconversione ad uso civile delle aree del demanio militare, previa sdemanializzazione.

 

2.    Per la realizzazione delle finalità indicate sopra:

a)     l'associazione potrà costituire in futuro una Fondazione ad hoc, dotandola di un patrimonio la cui redditività sia a ciò permanentemente destinata;

b)        il patrimonio della Fondazione verrà costituito promuovendo direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare alle medesime finalità di cui al precedente punto 1.

  1. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. La gestione delle attività indicate nell'art. 2 punto 1 potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione  e  convenzione  con  Enti  Pubblici  e privati; l'associazione potrà pertanto partecipare a pubblici appalti.
  3. L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative.
  4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

 

ART. 3

(Soci)

 

1.    Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Ciascun aspirante socio è presentato da almeno due soci aderenti che garantiscono per lui motivando la proposta.

2.       L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e motivare la richiesta, impegnandosi a versare la quota associativa.

3.    Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.

 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

 

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3.      I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4.         Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

 

1.        Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

  1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
  2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con voto segreto e maggioranza dei presenti.
  3. Comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6

(Organi sociali)

 

1.     Gli organi dell'associazione sono:

  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio direttivo;
  3. Presidente;
  4. Collegio Sindacale.
  5. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

ART. 7

(Assemblea)

 

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. E' convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto o e-mail o fax da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
  2. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

 

. E' compito dell'Assemblea:

  1. approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
  3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  4. approvare l'eventuale regolamento interno;
  5. deliberare sulla esclusione dei soci;
  6. eleggere il Consiglio Direttivo;
  7. procedere alla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
  8. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità Assemblee)

 

1.      L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote associative.

2.    Ogni socio ha diritto ad un voto.

3.      Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4.     L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

 

 

ART. 10

(Verbalizzazione)

 

1.      Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

2.     Ogni socio ha diritto di consultare i verbali, di trarne copia, di chiedere correzioni ed integrazioni dei verbali dell'assemblea alla quale ha partecipato, al fine di renderli più completi e di includervi parti della discussione e delle votazioni non riportate.

 

 

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

 

1.     Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e quindici (sempre in numero dispari). L'assemblea ne fissa il numero e li elegge tra i propri componenti, per la durata di tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica.

2.       Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente.

3.     Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo.

  1. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  2. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  3. Il Consiglio direttivo provvede alla tenuta dei libri previsti dalla legge e al libro degli aderenti all'associazione.
  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Esegue e porta a compimento le decisioni dell'Assemblea.

 

ART. 12

(Presidente)

 

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 13

(Collegio Sindacale)

 

1.     Quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla normativa o per delibera dell'Assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2.      Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

3.     I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legali;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

4.      I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

  1. Una volta all'anno relazionano per iscritto e a voce al Consiglio direttivo sulla attività svolta e sulle loro conclusioni e valutazioni relativamente alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione.
  2. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 14

(Risorse economiche)

 

 Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali donazioni e lasciti a titolo patrimoniale.

 

Le entrate della associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

- erogazioni liberali

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

- entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000;

- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

 

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

 

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con la maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Esso viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

 

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

1. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni a fini di pubblica utilità, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 17

(Disposizioni finali)

 

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.